Il nostro Protocollo di Intesa

Protocollo di intesa per la costituzione della
“Rete delle strutture e dei servizi per nuclei vulnerabili mamme-bambino”

 

I referenti delle strutture e dei servizi sottoscrittori,

 

preso atto che

  • il fenomeno delle mamme sole con figli in tenera età, in condizione di forte vulnerabilità sociale, è in continua crescita e sta assumendo proporzioni preoccupanti;
  • parallelamente all’evidenziarsi di questo problema sono stati attivati sul territorio regionale, ed in particolare nella città di Roma, numerosi servizi e strutture che si fanno carico del nucleo mamma-bambino in modo stabile, offrendo prestazioni qualificate di accoglienza, tutela e reinserimento sociale;

 

atteso che

  • una mamma con il suo bambino non può essere considerata come una semplice somma di due individui, ma costituisce una relazione intrinseca, che deve essere riconosciuta, accolta e presa in carico “in quanto tale”;
  • a tutt’oggi non esiste un adeguato riconoscimento normativo e operativo dei servizi e delle strutture che si occupano in modo specifico dell’accoglienza dei nuclei mamma-bambino, spesso considerate all’interno di altri gruppi di servizi (ad es. “minori” o “donne in difficoltà”);
  • tale situazione ostacola il lavoro in rete e impedisce alle strutture che accolgono nuclei mamma-bambino di rappresentare in modo adeguato, presso tutte le sedi opportune, le proprie istanze, al fine di offrire servizi di qualità, appropriati ai bisogni dei nuclei ospitati;

 

ritenuto opportuno

  • favorire il confronto, la collaborazione e la rappresentanza delle strutture e dei servizi che si occupano in modo specifico dei nuclei mamma-bambino in condizione di particolare vulnerabilità sociale;
  • mediante il presente Protocollo di intesa, come definito negli articoli seguenti, costituiscono la Rete delle strutture e dei servizi per nuclei vulnerabili mamma-bambino (in seguito “Rete”).

 

Art. 1 – Soggetti

a) Possono aderire alla Rete le strutture e i servizi a carattere residenziale, semiresidenziale e territoriale che si occupano in modo diretto e specifico dell’accoglienza, della protezione, del benessere e dell’inserimento sociale di nuclei mamma-bambino in condizioni di particolare vulnerabilità sociale.

b) Possono aderire alla Rete anche organizzazioni no profit che svolgono azioni di sistema (comunicazione, programmazione, ricerca, formazione, monitoraggio, valutazione e assistenza tecnica) rivolte ai servizi pubblici e alle strutture di cui al comma precedente.

c) Nel caso in cui un servizio della Rete dipenda da un’organizzazione più ampia, l’adesione alla Rete impegna solo la struttura o il servizio specifico e non necessariamente tutta l’organizzazione che lo promuove o gestisce.

 

Art. 2 – Natura

a) La Rete non ha personalità giuridica, caratterizzandosi come uno strumento di natura operativa, di coordinamento e lavoro in rete tra i servizi e le strutture che ne fanno parte.

b) I soggetti aderenti alla Rete potranno considerare l’opportunità, nel futuro, di una sua trasformazione in un soggetto giuridico no profit, nell’ambito della normativa vigente.

c) L’adesione alla Rete non è alternativa all’appartenenza dei suoi aderenti ad altri gruppi, consorzi, coordinamenti, consulte o altri raggruppamenti, purché perseguano finalità non in contrasto con quelle della Rete stessa.

 

Art. 3 – Principi e valori

a) La Rete è aperta a tutti i servizi e le strutture che, condividendone le finalità e l’organizza- zione, desiderano farne parte, senza discriminazioni di ordine politico, religioso, culturale o di altra natura.

b) La Rete opera nel pieno rispetto della legalità, della trasparenza e della correttezza dei rapporti tra i soggetti che ne fanno parte, ricercando la migliore integrazione possibile con i servizi territoriali, sulla base del principio di sussidiarietà.

c) La Rete favorisce la circolazione delle informazioni, tutelando la riservatezza dei dati sensibili che si riferiscono alle persone accolte dai servizi.

 

Art. 4 – Finalità

a) La Rete intende raggiungere i seguenti obiettivi:

  • dare voce ai bisogni e ai diritti dei nuclei mamme-bambino in condizioni di particolare vulnerabilità;
  • rappresentare e tutelare gli interessi comuni dei soggetti che ne fanno parte, nei confronti delle Istituzioni, dei mezzi di comunicazione e della cittadinanza;
  • sostenere il miglioramento della qualità dei servizi e l’innovazione dei modelli d’intervento per renderli sempre più appropriati ed efficaci;
  • promuovere il confronto e lo scambio di pratiche, metodologie e strumenti;
  • favorire l’attivazione di sinergie e di azioni congiunte di studio, ricerca, formazione e comunicazione.

 

Art. 5 – Ambito territoriale

a) La Rete opera nel territorio della Regione Lazio.

b) In prospettiva, se si creeranno condizioni favorevoli, la Rete potrà ampliare la propria azione fino ad assumere una dimensione nazionale.

 

Art. 6 – Durata

a) La Rete ha una durata illimitata.

b) Lo sciogimento della Rete è deciso dall’Assemblea di cui all’art. 8.

 

Art. 7 – Modalità di adesione alla Rete

a) L’adesione alla Rete è gratuita e viene formalizzata attraverso l’accettazione, da parte del Comitato direttivo di cui all’art. 8, della richiesta sottoscritta dal rappresentante dell’organismo gestore del servizio, accompagnata da una scheda informativa sul servizio stesso.
b) L’adesione alla Rete è confermata annualmente, mediante la richiesta di voler proseguire tale appartenenza, accompagnata da un aggiornamento della scheda informativa.
c) L’eventuale uscita dalla Rete è formalizzata attraverso un’esplicita e motivata comunicazione scritta, inviata dal rappresentante dell’organismo gestore del servizio.

 

Art. 8 – Organizzazione e funzionamento della Rete

a) Sono organi della Rete:

  • l’Assemblea degli aderenti
  • il Comitato direttivo
  • il Portavoce
  • la Segreteria tecnica

b) L’Assemblea è composta dai rappresentanti di tutti gli Organismi aderenti; decide le linee di indirizzo della Rete e ne verifica l’attuazione; nomina i membri del Comitato direttivo e il Portavoce.

c) Il Comitato direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque persone; attua le linee di indirizzo dell’Assemblea, gestisce le normali attività della Rete, accoglie le richieste di adesione alla Rete, collabora con il Portavoce nell’esercizio delle sue funzioni.

d) Il Portavoce rappresenta la Rete nelle relazioni esterne, in stretta collaborazione con il Comitato direttivo.

e) La Segreteria tecnica offre il necessario supporto logistico e tecnico-operativo all’attività della Rete, collaborando con il Comitato direttivo e il Portavoce.

f) Le funzioni della Segreteria tecnica possono essere affidate ad un organismo aderente alla Rete o esterno, sulla base di uno specifico accordo operativo.

 

Art. 9 – Programmazione e gestione delle attività

a) Sulla base delle Linee di indirizzo dell’Assemblea, il Comitato direttivo elabora un programma di lavoro e una previsione delle risorse necessarie alla realizzazione delle attività.

b) Le spese per l’attività della Rete, previa approvazione dell’Assemblea, sono equamente divise tra i soggetti aderenti.

c) È fatta salva la possibilità che uno o più soggetti aderenti alla Rete possano liberamente contribuire alle spese della Rete con apporti di lavoro volontario o con altre modalità di finanziamento.

 

Art. 10 –Disposizioni provvisorie

a) In prima istanza, i soggetti firmatari del presente Protocollo d’Intesa nominano:

  • come membri del Comitato direttivo provvisorio le seguenti persone:
    suor Erma Giustina Marinelli
    Giuseppe Preziosi
    Salvatore Carbone
    Federica Polcaro
    Cristina Manzana
  • come Portavoce: Salvatore Carbone

b) Le funzioni della Segreteria tecnica saranno svolte dall’associazione Oasi (in quanto partner del progetto “Mam & Co”).

c) Il Comitato direttivo e il portavoce, in collaborazione con la Segreteria tecnica, sono autorizzati a:

  • diffondere la conoscenza e l’azione della Rete;
  • accogliere nuove adesioni alla Rete, sulla base delle disposizioni del presente Protocollo;
  •  elaborare e proporre un programma di lavoro e iniziative per il raggiungimento degli obiettivi della Rete;
  • organizzare l’Assemblea della Rete, entro i tempi previsti dal presente Protocollo.

 

Roma, 30 novembre 2015

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